Si può confutare la salvazione dei giudici a Speranza?

Siamo pronti a confutare sulla base della documentazione ufficiale istituzionale punto per punto la motivazione di archiviazione delle indagini penali a carico di Speranza, non appena disponibile In uno Stato di Diritto (che l’Italia – fino a prova contraria – attualmente evidentemente non è) sarebbe impossibile per Speranza scaricare la sua personale gravissima colpa penalmente rilevante all’EMA, che ha le sue proprie gravissime colpe penalmente rilevanti, per le quali i responsabili, prima o poi, dovranno pagare.

Speranza, come i responsabili dell’AIFA e dell’Istituto Superiore della Sanità, conosceva il contenuto dei documenti ufficiali dell’EMA, della Commissione Europea e dei produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, contenuto che mai avrebbe consentito l’uso in una campagna “vaccinale” di massa con obbligo diretto o indiretto “vaccinale” di

  1. sostanze che mai sono state autorizzate ai fini della prevenzione del contagio virale e, dunque della trasmissione virale da persona a persona – Speranza & Co. hanno violato gravemente il divieto dell’uso off label in campagne vaccinali di massa, peraltro di sostanze sperimentali;
  2. sostanze che mai avrebbero potuto essere iniettate senza la prescrizione medica imposta proprio dalla Commissione Europea nelle sue Decisioni di Esecuzione per l’autorizzazione di queste sostanze in via centralizzata per tutta l’UE (pubblicate su Public Health Union register of medicinal products e dall’AIFA);
  3. sostanze per le quali lo stesso produttore nel piano di gestione del rischio (RMP) pubblicato dall’EMA su internet sin dall’immissione sul mercato del cosiddetto “vaccino” (RMP è parte integrante è necessaria della procedura di autorizzazione) ha dichiarato che mancavano e mancano informazioni importanti sulla sicurezza;
  4. proprio per questo motivo l’EMA ha avvertito gli utilizzatori di queste sostanze di consultare rigorosamente il RMP – mentre i medici “vaccinatori” manco sapevano che cosa era un RMP (!) – vedi nell’EPAR dell’EMA pubblicato su internet da quando il rispettivo “vaccino” venne autorizzato;
  5. sostanze per i quali il produttore nei contratti quadro di acquisto aveva dichiarato di non poter garantire l’efficacia e la sicurezza e che lo studio di queste sostanze doveva proseguire successivamente alla fornitura e inoculazione ai cittadini. Di tutto questo Speranza nel suo Decreto n.1 del 2 gennaio 2021 non parla minimamente! Anzi, dichiara che bisogna con ogni modo CONVINCERE gli italiani a farsi fare il “vaccino”

Speranza che da Ministro della (non)-Salute aveva gestito personalmente i contratti per l’acquisto dei “vaccini” Covid-19 ha dolosamente ridotto i cittadini italiani (inclusi i bambini e le donne incinte) a cavie di nude e crude sostanze sperimentali! La FDA ai fini dell’utilizzo di farmaci in Europa non centra nulla! Sono esclusivamente i documenti dell’EMA, della Commissione Europea e del produttore che hanno rilevanza istituzionale per noi in Europa. L’OMS non è un’autorità regolatoria del farmaco e, dunque, le sue valutazioni non contano e non hanno alcuna importanza giuridica nella procedura di autorizzazione di un farmaco in Europa.

Sono molto curiosa a leggere la motivazione dell’archiviazione delle indagini penali che già adesso so che faremo a pezzi – punto per punto – utilizzando documentazione esclusivamente istituzionale. Ad un certo punto anche i responsabili della (In-) Giustizia dovranno confrontarsi con accuse molto pesanti … la verità verrà accertata in tutta la sua crudeltà.

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MB – Qualunque massoneria straniera, ogni Vincolo Esterno organizzato e Potere Forte antinazionale, può sempre fare conto sulla Palamara, pardon magistratura italiana.