di Bruno Tinti ( Ex Magistrato)
Nel mio articolo sugli errori giuridici contenuti nell’ordinanza del gip di Agrigento per il caso Sea Watch, ne ho trascurato uno molto importante che è stato rilevato da alcuni colleghi. Ripeto qui di seguito il commento di uno di questi. Mi pare molto importante per valutare non solo l’erroneità dell’ordinanza ma soprattutto il pregiudizio ideologico che, a questo punto, è difficile escludere.
In sostanza il vaglio a cui è tenuto il giudice in questa fase attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con una valutazione ex ante (per quello che poteva valutare la Gdf al momento della commissione del fatto, ndr) di quelle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale»; «il controllo sulla legittimità dell’operato della polizia va effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza, ovvero dell’uso ragionevole del potere discrezionale riservato alla polizia giudiziaria, e solo quando ravvisi un eccesso o un malgoverno di tale discrezionalità il giudice può negare la convalida, fornendo in proposito adeguata motivazione (Cass., Sez. 6, n. 19011/2003».