“Alla luce dell’attuale panorama normativo, non esiste alcuna norma che preveda la facoltà del datore di lavoro di imporre, a pena di vietarne l’accesso sul luogo di lavoro, ai propri dipendenti i predetti vaccini” (Avvocato Francesco Scifo, Giuristi per la legalità)
da Il Tempo
«Abbiamo esaminato attentamente il modulo di consenso elaborato da Pfizer-Biontech – spiega su il Gazzettino, l’avvocato Destro, che sta seguendo la vicenda assieme alla collega Serena Pomaro – ricavandone che si tratta di un’esenzione da responsabilità, estesa non solo all’azienda produttrice del vaccino ma anche al personale sanitario incaricato della somministrazione – continua – vi sono almeno quattro frasi che lasciano quantomeno perplessi: «Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono… (pag. 9), «Il vaccino può causare reazioni avverse… (segue l’elenco a pag. 10), «L’elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l’assunzione del vaccino Pfizer (pag. 11), «Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza (pag. 11)».
Secondo quanto riferisce l’avvocato, non risulta al momento che altre aziende concorrenti di Pfizer abbiano preteso la firma di un documento analogo.
Calpestato il fondamento stesso del diritto: la Simmetria
MB:
(In pratica, Pfizer si esenta da ogni responsabilità per i danni che può provocare il suo vaccino, mentre pretende che la responsabilità se la assumano gli infermieri – minacciati altrimenti di qualche sanzione lavorativa. Questa è barbarie giuridica radicale: è la violazione di fondamenti basilari del diritto: la Simmetria, l’Oggettività, l’Invarianza. Siccome il corpo giudiziario è viziato e corrotto dal positivismo giuridico (applica leggi positive senza porsi il problema se giuste o no), e dall’abitudine di disapplicare pure quelle agli amici (Palamara) – e soprattutto ignorante della filosofia — bisogna chiarire che la Simmetria è “La Legge a cui devono sottostare tutte le leggi”, persino quelle della fisica.
La Simmetria nella relazioni giuridiche fra liberi si può esprimere così: “Tu hai diritto di vietare a me ciò che io ho il diritto di vietare a te”.
La Pfizer si è resa impunibile grazie al suo rapporto diretto e non trasparente (eufemismo) con l’euro-oligarchia “legislatrice”, e la penalità la accolla ai sanitari.
Diffida al governo dei Giuristi per la legalità
https://www.sadefenza.org/2021/01/diffida-al-governo-dai-giuristi-per-la-legalita/
Utile ai sanitari che non intendono cedere ai ricatti.
Avvocato Francesco Scifo, Giuristi per la legalità:
…. non esiste alcuna norma che preveda la facoltà o il dovere del datore di lavoro di imporre, a pena di vietarne l’accesso sul luogo di lavoro, ai propri dipendenti i vaccini o i test covid.
Corre invece l’obbligo di segnalare all’attenzione del Suo datore di lavoro che lo stesso non può ignorare l’esistenza nell’ordinamento dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, il quale vieta gli “accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”.
Tale norma di rango legislativo nega ogni possibilità di accertamento e, quindi, attualmente anche la possibilità di procedere chiedere i test o i vaccini o altre terapie ai dipendenti.
In particolare, il vaccino, in base alla normativa vigente, non può essere richiesto dal datore di lavoro ai lavoratori per ragioni di sicurezza sul lavoro ai sensi della legge n.81/2008 perchè trattasi di prodotto di cui non sono sicuri gli effetti e perchè l’Agenzia Europea del Farmaco ha autorizzato solo con riserva la sua immissione in commercio: si tratta cioè di farmaco sperimentale di cui non sono noti ancora gli effetti e che può essere nocivo non solo a chi lo assume ma anche agli altri dipendenti di prossimità.
Si rappresenta che è sufficiente ai fini del rispetto dell’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro la mera applicazione dei Protocolli ad oggi disponibili e/o delle loro successive modifiche ed integrazioni ovvero:
- dover fornire ai lavoratori una informazione adeguata sulle misure necessarie per arginare il rischio di diffusione del COVID-19, lo stesso deve anche adoperarsi affinché sul luogo di lavoro venga rispettata la distanza interpersonale di un metro; per garantire la corretta areazione dei locali; fornire mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) ai lavoratori che operino in spazi comuni.
- L’azienda è poi tenuta ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; ad adoperarsi al fine di ridurre il più possibile le occasioni di contatto tra fornitori/visitatori esterni ed il personale dare disposizioni affinché i lavoratori, prima dell’accesso, vengano sottoposti al controllo della temperatura corporea e vietare l’accesso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°.
Viceversa, il datore di lavoro NON PUO’ imporre, ad libitum, ulteriori trattamenti sanitari invasivi periodici o saltuari, né può prescriverli alcuna norma avente rango inferiore alla legge, come prevede l’art. 32 della Costituzione.
Infine, si rileva che in base all’art. 28 del regolamento dell’Unione Europea n.536/2014 nessuna ritorsione, sanzione, conseguenza di qualsiasi genere può essere comminata al lavoratore che non presta il consenso ad un trattamento vaccinale tutt’ora solo autorizzato al commercio con riserva nella Unione Europea.
Alla luce dell’attuale panorama normativo, perciò non esiste alcuna norma che preveda la facoltà del datore di lavoro di imporre, a pena di vietarne l’accesso sul luogo di lavoro, ai propri dipendenti i predetti vaccini,
si rappresenta che tale prescrizione presenta anche dei connotati di rilevanza penale a carico del datore di lavoro che invece violi tale normativa prescrivendo un onere che non è legale.
Fatti che devono essere sottolineati, avvertendo il datore di lavoro che il comportamento prescrittivo indebito è allo stato un tentativo di reato che può trasformarsi in reato doloso compiuto, nella forma che l’Autorità giudiziaria potrà ravvisare a carico del soggetto che lo ha disposto.
Perciò, può esibire questa nota al suo datore di lavoro e negare il consenso al vaccino. Qualora vi fossero delle conseguenze denunci il datore di lavoro alla Procura Della Repubblica.
avv. Francesco Scifo