Obbligo vaccinale? Illegale!! Commento di Rodotà all’art. 32 della Costituzione: “Nessuna Costituzione al mondo ha una forma così forte! Neppure la legge, neppure il Parlamento unanime può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana!!!!. Ogni persona ha il DIRITTO di RIFIUTARE le cure!”
Un ulteriore passo è stato fatto.
I non va***nati ultracinquantenni saranno multati di 100€ direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
I fanatici persecutori si indignano perché vorrebbero multe molto più salate, mentre dalla parte opposta si minimizza proprio perché l’importo è “irrisorio”.
Per Noi che invece ragioniamo sui principi il messaggio è chiaro, a prescindere se migliaia o due centesimi di euro. Si passa a colpire direttamente il patrimonio monetario dei refrattari, non essendo una multa “classica”.
Chi può escludere che possano congelare i conti correnti e bloccare bonifici ed accrediti in futuro?
Una volta infranto un principio ogni cosa da esso limitata diviene possibile.
Codacons: “Se c’è l’obbligo vaccinale per gli over 50 che si cambi allora il consenso informato”
Rienzi: “Il testo da firmare deve essere modificato, altrimenti ci sarà una raffica di ricorsi. Diventando obbligo lo Stato deve assumersi la responsabilità di eventuali effetti collaterali”
Rossella Fidanza:
C’è grande fermento per il consenso informato: in caso di obbligo deve essere riformato. Riprendendo le considerazioni di Crisanti, sono riusciti a mobilitare persino lui: «Siamo all’improvvisazione. L’obbligo agli over 50 non si può imporre senza una revisione del consenso informato. C’è anche un problema di carattere giuridico perchè lo si fa per impedire la malattia, ma non per limitare la trasmissione. Questo diventa un obbligo terapeutico, è una novità assoluta nella sanità pubblica. Mi sembra solo frutto del panico. Tra l’altro lo si impone a tutti, anche a persone che magari non ne avrebbero bisogno è una autentica follia» Si muove il Codacons (https://www.rainews.it/articoli/2022/01/codacons-se-c-lobbligo-vaccinale-per-gli-over-50-che-si-cambi-allora-il-consenso-informato-f4723c86-6ab8-431e-be80-f9104433c8f5.html?fbclid), dicendo di non firmarlo ed annunciando ricorsi. Ebbene, secondo la legge 219/17 (https://www.confirmo.it/it/il-nuovo-consenso-informato-della-legge-219-17/), il Consenso Informato medico è il processo con cui il Paziente decide in modo libero e autonomo dopo che gli sono state presentate una serie specifica di informazioni, rese a lui comprensibili da parte del medico o equipe medica, se iniziare o proseguire il trattamento sanitario previsto (legge 219/17, art.1 commi 2,3).
Con “acquisizione del consenso informato” possiamo intendere l’espressione, da parte del Paziente, dell’assenso (completo o parziale), dissenso o revoca, relativo a quanto proposto dal Medico, a conclusione dell’intero percorso di consenso informato. Tale acquisizione è solitamente una firma del paziente. La legge 219/17 identifica le 2 componenti del Consenso Informato in ambito sanitario: le informazioni e il processo con cui sono rese comprensibili e utili al Paziente.
La legge 219/17 chiarisce inoltre chi deve fornire le informazioni (l’equipe medica) e chi si occupa della loro proposta al paziente (la struttura sanitaria). Tra gli obblighi informativi in capo alla struttura sanitaria, esiste anche la diagnosi, la prognosi, i rischi e benefici in modo comprensibile dal paziente, le conseguenze dell’eventuale rinuncia. Inoltre, sempre secondo la citata legge, nel consenso informato, che deve essere redatto con chiarezza e comprensibilità, completo, dettagliato e aggiornato, personale e specifico, contenente i dettagli e le particolarità del caso in esame, devono essere presenti anche le alternative al trattamento sanitario. Il consenso informato serve a rendere lecito un determinato atto sanitario. In assenza del quale si ricade nel reato.
E’ obbligatorio per il medico informare e acquisire il consenso del paziente prima della prestazione sanitaria. I tempi e le modalità devono permettere alla persona assistita di riflettere sulle informazioni ricevute, anche se esistono alcune eccezioni ben definite.
Non serve ottenere il consenso nelle situazioni di estrema urgenza che richiedono l’immediato intervento, ad esempio in condizioni che mettono a rischio di vita il paziente, perché si opera in ambito di “consenso presunto”. Lo stesso vale quando si effettuano cure di routine, come ad esempio i prelievi ematici, in quanto si opera secondo “consenso implicito”. Per tutto il resto, come un vaccino, il consenso informato è obbligatorio, e va da sè che, laddove esistesse un obbligo all’assunzione, non dovrebbe esistere il consenso informato, perchè il paziente non ha scelta. A coloro che si rifanno all’art. 32 della Costituzione e nello specifico alle parole “se non per disposizione di legge”, ricordo che lo scopo principale delle parole “nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario” è di vietare sperimentazioni senza l’esplicito consenso dei partecipanti. Ecco perchè da un anno stanno ripetendo che i vaccini NON sono sperimentali. Ecco perchè, comunque, all’atto della vaccinazione chiedono il consenso informato. Peccato che il modulo del consenso informato, che potete trovare sul sito del Ministero della Salute (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5452_5_file.pdf), NON SIA CONFORME alla normativa vigente. Se non lo firmate, non vi possono sottoporre a vaccinazione, a prescindere da tutta la parte relativa ai risarcimenti. Mi auguro solo che queste voci che si stanno alzando per la riforma del consenso informato non permettano una modifica alla legge vigente, magari persino con un DL.
“PROTETTI DALL’OMICRON I GIA’ INFETTATI COVID”. Immunità Naturale
Il vaccino non immunizza. Chi si vaccina continua ad infettare ed infettarsi quindi dovrebbe decadere automaticamente l’obbligo alla vaccinazione
https://www.imolaoggi.it/2022/01/07/il-vaccino-non-immunizza-questo-fa-decadere-ogni-obbligo/