Cassazione penale, sez. V, sentenza 11/01/2019 n° 1275
Con la sentenza 11 gennaio 2019, n. 1275 la Corte di cassazione ha sposato un’interpretazione estensiva del concetto di stampa di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 1, in linea con la evoluzione degli attuali mezzi di informazione.
Con la sentenza 11 gennaio 2019, n. 1275 la Corte di cassazione ha sposato un’interpretazione estensiva del concetto di stampa di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 1, in linea con la evoluzione degli attuali mezzi di informazione.
Ha, pertanto, ritenuto applicabile al direttore di testata giornalistica telematica l’art. 57 c.p. che, come noto, configura una responsabilità di natura colposa, a carico del direttore o del vicedirettore responsabile del periodico che (in base alla sua posizione di preminenza all’interno della struttura redazionale e alla connessa facoltà di censura) ometta di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.
Già le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano, in argomento, statuito che il giornale telematico, “sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perchè ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. E’, infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all’Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un hostig pro vider, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC” (cfr. Cass., Sez. U., 29.1.2015, n. 31022, rv. 264090).
Proseguendo lungo la china di tale precedente autorevole, la Quinta Sezione penale ha evidenziato come l’adesione al contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che esclude la responsabilità del direttore di un periodico on line per il reato di omesso controllo ex articolo 57 c.p., principalmente per l’impossibilità di ricomprendere detta attività on line nel concetto di stampa periodica (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. V, 5.11.2013, n. 10594, rv. 259888), determinerebbe un irragionevole trattamento differenziato dell’informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete, in tensione con l’art. 3 Cost.
Ad avviso dei supremi giudici, il termine stampa di cui all’art. 1 della Legge 47/1948 andrebbe inteso, non solo nella sua accezione tecnica di riproduzione tipografica ma anche nella sua accezione figurata, idonea a ricomprendere qualunque prodotto editoriale che presenti i requisiti ontologico e teleologico propri di un giornale: cioè per un verso, quanto alla struttura, la connotazione come “testata” e la periodicità regolare delle pubblicazioni; per altro verso (scopi della pubblicazione), la raccolta, il commento e l’analisi critica di notizie legate all’attualità e dirette al pubblico.
Tale accezione del termine stampa consentirebbe, infatti, una interpretazione estensiva del dettato normativo, in sintonia con l’evoluzione socio-culturale e tecnologica, sì da ricomprendere nel campo di applicazione della disciplina ordinaria e costituzionale sulla stampa, gli attuali mezzi di informazione telematica.
Di qui la conclusione in ordine all’applicazione dell’art. 57al direttore di testata on line e il rigetto del ricorso nel caso all’esame della Corte.
Altalex, 15 febbraio 2019
Anna Larussa
Avvocato penalista del Foro di Reggio Calabria, con patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Cultore di procedura penale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.Collabora con Altalex dal 2008.E’ autore/coautore di contributi in materia penale e processuale penale, su riviste e opere collettanee, fra cui da ultimo I mezzi di ricerca della prova nel processo penale (2018) Riti alternativi al processo penale ordinario (2017) Indagini preliminari e udienza preliminare (Anno 2015). E’ coautore del formulario Gli atti del penalista (2011).E’ membro della Camera penale di Reggio Calabria e coordinatore dell’Osservatorio garanzie dibattimentali.
Email: annalarussa219@gmail.com