Le condizionalità “sbiadite” o morbide alle quali l’Italia, secondo alcuni, potrebbe firmare il Mes sono un argomento falso e tendenzioso. Idem per i coronabond
…
Purtroppo per chi sostiene la tesi della condizionalità “sbiadita” – si sa che i detersivi non sono più quelli di una volta, ma non bisognerebbe mai esagerare con la candeggina – la modifica del TFUE ha finito con l’introdurre nell’art. 136 TFUE un ultimo comma in cui si dice che “Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme”. E questo andrebbe anche bene. Peccato però che poi quell’articolo si chiuda dicendo che “La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”.
Insomma, si può pure parlare di condizionalità “sbiadite” perché c’è libertà di parola. Ma però chi va alla ricerca di una soluzione ad un problema insolubile – che è poi l’assenza di un prestatore di ultima istanza nei paesi aderenti all’euro – dovrebbe chiedersi se la “discrezionalità sbiadita” di cui va parlando sia compatibile con la “rigorosa condizionalità” che è imposta non dal Trattato Mes, non da qualche Regolamento Ue, ma dallo stesso TFUE che regge tutta l’Unione.
[….]
Lì’integrale su Il Sussidiario Net