(Un altro grido d’allarme sul MES lo lancia –
Nicoletta Forcheri):
Per istituire il Meccanismo Europeo di Stabilità che poi oltre ad essere un meccanismo si è rivelato essere un Fondo, ergo, un istituto vero e proprio, le istituzioni europee hanno violato gli stessi trattati europei, modificando un articolo, l’articolo 136 del TFUE, con procedura di consultazione semplice, e non con la procedura richiesta per i casi di modifica dei trattati, ossia l’organizzazione di una conferenza intergovernativa.
Questo perché l’articolo 48, comma 6 del TUE prevede la possibilità di modificare le disposizioni della terza parte del Trattato sul funzionamento dell’UE con la procedura semplificata unicamente se ciò non estende le competenze attribuite all’Unione, e solo se la decisione di modifica delle disposizioni è approvata dagli Stati membri secondo le loro rispettive norme costituzionali.
La questione è a tal punto delicata che sono state sollevate delle questioni pregiudiziali nel merito prima contro la Corte europea di giustizia nell’ambito di un appello di una deputata irlandese contro il governo irlandese per l’approvazione della modifica dell’articolo 136 del TFUE.
La sentenza della Corte europea di giustizia del 27 novembre 2012 è naturalmente scontata (cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0370 ).
Ecco il testo della decisione del Consiglio europeo che modifica l’articolo 136 del TFUE.
6.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 91/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 25 marzo 2011
che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro
(2011/199/UE)
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 48, paragrafo 6,
visto il progetto di modifica dell’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sottoposto al Consiglio europeo dal governo belga il 16 dicembre 2010,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Commissione europea (2),
previo parere della Banca centrale europea (3),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea (TUE) consente al Consiglio europeo, che delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in taluni casi, della Banca centrale europea, di adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale decisione non può estendere le competenze attribuite all’Unione nei trattati e la sua entrata in vigore è subordinata alla previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. |
(2) |
Nella riunione del Consiglio europeo del 28 e 29 ottobre 2010, i capi di Stato o di governo hanno convenuto sulla necessità che gli Stati membri istituiscano un meccanismo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme e hanno invitato il presidente del Consiglio europeo ad avviare consultazioni con i membri del Consiglio europeo su una modifica limitata del trattato necessaria a tal fine. |
(3) |
Il 16 dicembre 2010 il governo belga ha presentato, in conformità dell’articolo 48, paragrafo 6, primo comma, TUE, un progetto di modifica dell’articolo 136 TFUE consistente nell’aggiunta di un paragrafo ai sensi del quale gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme e che stabilisce che la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità. Al tempo stesso, il Consiglio europeo ha adottato conclusioni sul futuro meccanismo di stabilità (punti da 1 a 4). |
(4) |
Il meccanismo di stabilità costituirà lo strumento necessario per affrontare situazioni di rischio per la stabilità finanziaria dell’intera zona euro come quelle verificatesi nel 2010 e contribuirà dunque a preservare la stabilità economica e finanziaria dell’Unione stessa. Nella riunione del 16 e 17 dicembre 2010, il Consiglio europeo ha convenuto che, poiché detto meccanismo è destinato a salvaguardare la stabilità finanziaria dell’intera zona euro, l’articolo 122, paragrafo 2, TFUE non sarà più necessario a tale scopo. I capi di Stato o di governo hanno pertanto convenuto che non debba essere usato per tali fini. |
(5) |
Il 16 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha deciso di consultare il Parlamento europeo e la Commissione in merito al progetto, in conformità dell’articolo 48, paragrafo 6, secondo comma, TUE. Ha altresì deciso di consultare la Banca centrale europea. Il Parlamento europeo (1), la Commissione (2) e la Banca centrale europea (3), rispettivamente, hanno adottato pareri sul progetto. |
(6) |
La modifica riguarda una disposizione contenuta nella parte terza del TFUE e non estende le competenze attribuite all’Unione nei trattati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.»
Articolo 2
Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l’espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l’approvazione della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2013, a condizione che tutte le notifiche di cui al primo comma siano pervenute o, altrimenti, il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell’ultima delle notifiche di cui al primo comma.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2011.
Per il Consiglio europeo
Il presidente
H. VAN ROMPUY
(1) Parere del 23 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere del 17 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Violazione dei trattati UE per l’istituzione del MES